“Housing sociale” Sant’Agnello: confermato reato di lottizzazione abusiva

La Procura della Repubblica  ha prorogato sino al 11 luglio 2022 il termine per procedere allo sgombero, i proprietari hanno la speranza l’udienza fissata per il prossimo 30 giugno

In data 27 maggio 2022 il GIP del Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura della Repubblica, ha disposto un nuovo sequestro preventivo del comparto edificatorio di “housing sociale” di iniziativa privata, sito in Sant’Agnello, via G.M. Gargiulo, in relazione al reato di lottizzazione abusiva.

Il sequestro preventivo su indicato fa seguito agli analoghi sequestri preventivi del medesimo comparto immobiliare, disposti:

– in data 18.3.2022 dal Tribunale del Riesame, quale giudice di rinvio, in ordine ai reati di cui agli artt. 44 lettera c) DPR 380/2001 (opere edilizie abusive in zona vincolata) e 181 D.Lgs. 42/2004 (reato paesaggistico), dopo che la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della Procura della Repubblica, aveva annullato una precedente ordinanza dello stesso Tribunale, datata 14.05.2021, con la quale era stato accolto l’appello dell’imprenditore Antonio Elefante avverso l’ordinanza del GIP di Torre Annunziata, emessa in data 11.1.2021, di rigetto della istanza di revoca del sequestro preventivo disposto dallo stesso GIP in data 28.2.2020 e già confermato dal Tribunale del Riesame in data 18.6.2020;

– in data 27 aprile 2022 dal Tribunale del Riesame di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto dalla Procura della Repubblica avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro preventivo emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Tone Annunziata in data  24.5.2021, in relazione al delitto di cui all’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio).

Con il decreto emesso in data 27.5.2022, il GIP del Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto, che:  “nel caso in esame appare evidente che la condotta ascritta agli odierni imputati rientri, nei limiti della competenza di valutazione del giudice della cautela (…) nell’alveo dell’ipotesi criminosa denominata lottizzazione abusiva.” “Appare dunque evidente (…) come l’intervento edificatorio programmato non fosse collimante con le previsioni del P R G adeguato al P U E atteso che la potenzialità edificatoria dell’area era funzionale esclusivamente alla soddisfazione del fabbisogno di cui alle lett b e c dell ‘art 9P U T e risulta, altresì, chiaro come tale difformità fosse ben nota all’amministrazione comunale (…)”. “Le caratteristiche dell’intervento (53 nuove unità immobiliari, opere di urbanizzazione primaria e secondaria) sono tali da aver determinato una trasformazione del territorio senz’altro sussumibile nel reato di lottizzazione abusiva, ove si consideri che l’area in esame, destinata secondo gli strumenti urbanistici ad ospitare gli abitanti dei vani malsani e fatiscenti e a ridurre i vani sovraffollati, finirebbe, a seguito dell’intervento realizzato, per favorire nuovi insediamenti di entità non trascurabile di una fascia diversa ed ulteriore della popolazione con inevitabile aggravio del carico urbanistico in netto contrasto con il principio di proporzionamento espresso dal P U T” “La sussistenza del pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, deve essere ritenuta anche in relazione all ‘incidenza in concreto degli interventi attuati (…). Infatti, alla luce della potenzialità edificatoria assegnata all ‘area dal PRG, il permesso a costruire ha consentito l’edificazione di una volumetria residenziale pari a 11.795,95 mc, superiore di circa lt 30% di quella consentita, con significativa maggiorazione del carico insediativo residenziale. ”  “l’intervento in esame, ampliando il numero di vani residenziali oltre i limiti di quelli stabiliti nella fase del dimensionamento dello strumento urbanistico generale, ha determinato un reale ostacolo alla futura programmazione territoriale, concretizzando un carico urbanistico che necessita di doverosi adeguamenti e che potrebbe produrre ripercussioni in termini di presenza umana, domanda di opere e di infrastrutture, nonchè circolazione dei mezzi di trasporto.”

La Procura della Repubblica ha disposto oggi darsi esecuzione al suddetto sequestro preventivo procedendo allo sgombero di persone e cose dalle unità immobiliari di cui trattasi.
Contestualmente – preso atto dell’esito della riunione del 10.5.2022 del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nella quale si è convenuto sulla opportunità di attendere la decisione del GUP sull’incidente di esecuzione proposto dalla difesa degli imputati avverso il precedente ordine di sgombero (la cui udienza di discussione e fissata per il 30.6.2022), prima di dare esecuzione allo sgombero e di rinviare quest’ultimo sino alla data del 10.7.2022, riservando ad un successiva riunione del suddetto Comitato, nel caso di rigetto dell’incidente di esecuzione, l’istituzione di una cabina di regia ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 113/2018, con il compito di definire un piano di misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non siano in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa — la Procura della Repubblica  ha prorogato sino al 11 luglio 2022 il termine per procedere allo sgombero in esecuzione sia del sequestro disposto dal GIP sia del sequestro disposto dal Tribunale del Riesame in data 18.3.2022. Della notifica e della esecuzione del nuovo sequestro sono state incaricate la Compagnia dei carabinieri  di Sorrento e la Sezione di PG della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, aliquote CC e PS.