Locali chiusura alle 23, De Luca ferma la movida

Il governatore ha firmato in mattinata l’ordinanza n.77 contiene ulteriori misure di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19

 

Napoli – Il governatore Vincenzo De Luca ferma la movida, nell’ordinanza numero 77 ordina che i locali devono chiudere alle 23.

Un ulteriore stretta per cercare con tutti i mezzi di arginare la crescita in Campania del Covid-19, che giorno dopo giorno vede aumentare i contagiati ed i ricoveri nelle terapie intensive, con gli ospedali che iniziano a boccheggiare, o che già lo stanno facendo.

Questa la parte ordinativa del testo:

con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dei provvedimenti statali adottandi ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n.19 del 2020, convertito in legge n.35 del 2020, e dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:

– È fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell’attività dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato. Fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio.

– Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo di prevedere l’ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23,00, per l’intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario.

Restano confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data e relativi Protocolli di settore allegati. Sono altresì confermate tutte le disposizioni di cui all’Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020, ivi compresa la proroga:

– dell’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto), approvati o prorogati con le ordinanze vigenti o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020;

– di tutte le disposizioni relative alle misure di sicurezza obbligatorie prescritte per i titolari e gli utenti di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, ivi compreso l’obbligo di porre a disposizione, all’ingresso e all’interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l’ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l’uso della mascherina.