Nuovo sequestro dell’housing sociale a Sant’Agnello

C’è anche l’ordine di sgombero per gli occupanti che hanno 30 giorni per liberare le unità immobiliari dagli stessi occupate, con avviso che, in mancanza, si procederà allo sgombero coatto

Nuovo sequestro dell’housing sociale e c’è anche l’ordine di sgombero per gli occupanti che hanno 30 giorni per liberare le unità immobiliari dagli stessi occupate.

Il Tribunale del Riesame di Napoli, 12^ sezione, ha depositato infatti l’immediato ripristino del sequestro preventivo del comparto edificatorio di “housing sociale” di iniziativa privata, sito in Sant’Agnello, via G.M. Gargiulo, incaricando espressamente il pubblico ministero di curarne l’esecuzione.

Il Tribunale del Riesame si è pronunciato nuovamente, quale giudice di rinvio, sul complesso immobiliare su indicato, dopo che la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della Procura della Repubblica, aveva annullato una precedente ordinanza dello stesso Tribunale, emessa in data 14.05.2021, con la quale era stato accolto l’appello dell’imprenditore Antonio Elefante avverso l’ordinanza del GIP di Torre Annunziata, emessa in data 11.1.2021, di rigetto della istanza di revoca del sequestro preventivo disposto dallo stesso GIP in data 28.2.2020 e già confermato dal Tribunale del Riesame in data 18.6.2020.

La Corte di Cassazione, condividendo le argomentazioni dell’Ufficio di Procura, aveva annullato l’ordinanza del 14.05.2021 rilevandone la carenza di motivazione, rinviando per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Quest’ultimo, con 1′ ordinanza posta in esecuzione in data odierna, ha riesaminato l’intera vicenda e, sposando la tesi dell’Ufficio di Procura, ha rigettato l’appello, ritenendo il comparto edificatorio sito in Via GM Gargiulo edificato sulla base di titoli abilitativi (PUA e permesso di costruire) illegittimi in quanto in contrasto con le previsioni del PRG (Piano Regolatore Generale) e del PUT (Piano Urbanistico Territoriale della penisola Amalfitano-Sorrentina), nonchè con le disposizioni della L. 19/2009 (cd piano casa), a prescindere dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 12 bis di detta legge.

In particolare, il Tribunale del riesame ha ritenuto, da un lato, che 1′ area interessata dall’intervento edificatorio, originariamente costituita da un tipico agrumeto sorrentino, non presentasse affatto i caratteri dell’area degradata, e, dall’altro, che non era stata accertata l’insussistenza di aree destinate ad edilizia residenziale sociale, condizioni, queste, che avrebbero legittimato una deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

Il Giudice partenopeo ha altresì sottolineato la sussistenza del cdpericulum in mora , rilevando come l’intervento edificatorio in oggetto, avendo determinato una trasformazione urbanistica ed edilizia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, concretizzi senz’altro una ipotesi di lottizzazione abusiva con conseguente operatività della confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 44, comma 2, dpr 380/2001.

II Tribunale, in particolare, ha evidenziato come l’intervento in esame, ampliando il numero di vani residenziali oltre i limiti di quelli stabiliti nella fase del dimensionamento dello strumento urbanistico generale — che aveva previsto che l’area su cui è stato realizzato il complesso di housing sociale fosse destinata ad ospitare gli abitanti dei vani malsani e fatiscenti e a ridurre i vani sovraffollati – abbia determinato un reale ostacolo alla futura programmazione territoriale, concretizzando un carico urbanistico che necessita di adeguamento degli standard e che, una volta a regime, produrrebbe “notevoli ripercussioni in termini di presenza umana, di domanda di opere e di infrastrutture, nonchè di circolazione di mezzi di trasporto”, con inevitabile aggravio del carico urbanistico, in netto contrasto con il principio di proporzionamento espresso dal P.U.T..

E’ stato, pertanto, disposto, in esecuzione del sequestro preventivo, lo sgombero di persone e cose dall’area e dalle unità immobiliari del suddetto comparto edificatorio, trattandosi di un’ineliminabile modalità di attuazione della ripristinata misura cautelare reale, in quanto finalizzata ad assicurare le finalità preventive del sequestro preventivo, impedendo l’aggravamento e la protrazione delle conseguenze negative e degli effetti del reato, che sarebbero inevitabilmente frustrate, qualora si consentisse la libera disponibilità degli alloggi da parte degli imputati e/o di terzi, tenuto conto della assoggettabilità degli stessi, con la sentenza di condanna, a confisca obbligatoria.

Agli occupanti è stato concesso un termine di 30 giorni, decorrente dalla notifica del provvedimento di sequestro, per liberare le unità immobiliari dagli stessi occupate, con avviso che, in mancanza, si procederà allo sgombero coatto.